Sezione pubblicata ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Le voci qui sotto sono quelle pubblicate dall’Ordine, nell’ordine stabilito dall’albero degli obblighi di pubblicazione.
Nomine e incarichi
Nomine e incarichi 2026
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Per. Ind. Vincenzo Greco
Legge 190/2012, art. 1 comma 7
Prot. n. 102/U/2026 del 7 agosto 2026
Nomine e incarichi 2026
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)
Per. Ind. Vincenzo Greco
Regolamento UE 2016/679, art. 37
Prot. n. 101/U/2026 del 7 agosto 2026
Nomine e incarichi 2026
Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)
Per. Ind. Mirko Taveri
D.Lgs. 82/2005 (CAD), art. 17
Prot. n. 100/U/2026 del 7 agosto 2026
Nomine e incarichi 2026
Responsabile dell’Ufficio di Statistica e Referente ISTAT
Per. Ind. Vincenzo Greco
Sistema Statistico Nazionale (SISTAN)
Prot. n. 103/U/2026 del 7 agosto 2026
Obblighi di pubblicazione
Amministrazione trasparente 2022
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI – Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 3 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Nessun allegato
Atti e delibere 2022
CRITERI E MODALITÀ – Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 1 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Nessun allegato
Atti e delibere 2022
ATTI DI CONCESSIONE – Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Nessun allegato
Atti e delibere 2022
ATTI DI CONCESSIONE – Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Nessun allegato
Bilanci e patrimonio 2022
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 2 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Nessun allegato
Bilanci e patrimonio 2022
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO – Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 1 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Nessun allegato
Bilanci e patrimonio 2022
PATRIMONIO IMMOBILIARE – Dlgs 33/2013 – Articolo 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE – Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
Griglia di rilevazione al 31.05.2021
Obblighi di pubblicazione
Allegato 1 firmato
Scheda di sintesi
Bilanci e patrimonio 2022
CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO – Dlgs 33/2013 – Articolo 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Nessun allegato
Bilanci e patrimonio 2022
ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
CORTE DEI CONTI
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici
Nessun allegato
Bilanci e patrimonio 2022
COSTI CONTABILIZZATI – Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ – Art. 32, c. 1 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Nessun allegato
Prevenzione corruzione 2022
COSTI CONTABILIZZATI – Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI – Art. 32, c. 2, lett. b Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
LISTE DI ATTESA – Liste di attesa Art. 41, c. 6 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Bilanci e patrimonio 2022
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI – Dlgs 33/2013 – Articolo 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI – Dlgs 33/2013 – Articolo 33 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nessun allegato
Bilanci e patrimonio 2022
ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE – Dlgs 33/2013 – Articolo 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amminstrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
Atti e delibere 2022
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO – Dlgs 33/2013 – Articolo 39 Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. 3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi. 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
Amministrazione trasparente 2022
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE – Dlgs 33/2013 – Articolo 41, comma 4 Trasparenza del servizio sanitario nazionale – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto. 5. È pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
Amministrazione trasparente 2022
INFORMAZIONI AMBIENTALI – Dlgs 33/2013 – Articolo 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Atti e delibere 2022
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA – Dlgs 33/2013 – Articolo 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Prevenzione corruzione 2022
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Riferimenti e documenti ai fini della prevenzione della corruzione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Per. Ind. Vincenzo Greco
Recapito: info@periti-brindisi.it · PEC ordinedibrindisi@pec.cnpi.it
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
ACCESSO CIVICO
L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DI DATI, METADATI E BANCHE DATI
Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
DATI ULTERIORI
Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle altre sotto-sezioni
Nessun allegato
Controlli e rilievi 2022
ATTESTAZIONI OIV O DI STRUTTURA ANALOGA
Come previsto dalla delibera CiVIT n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione” sono disponibili in allegato: 1. Il documento di attestazione del Nucleo di valutazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione; 2. La griglia di attestazione.
Nessun allegato
Amministrazione trasparente 2022
DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – Dlgs 33/2013 – Articolo 24, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
Amministrazione trasparente 2022
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI – Dlgs 33/2013 – Articolo 24, comma 2 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Monitoraggio tempi procedimentali
D.Lgs 33/2013 (testo coordinato)
Bilanci e patrimonio 2022
BENESSERE ORGANIZZATIVO
Articolo 20, comma 3 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.
Amministrazione trasparente 2022
CONTROLLI SULLE IMPRESE
Controlli sulle imprese Dlgs 33/2013 – Articolo 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: a) l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Controlli sulle imprese
Sportello Unico delle Attività Produttive
Prevenzione corruzione 2023
Adozione PTPCT
Verbale di deliberazione del 02/03/2023
Controlli e rilievi 2023
Attestazioni indipendente di valutazione
L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
Attestazione indipendente di valutazione
Manuale di Registrazione e Profilazione Utente OIV
Manuale Utente – Attestazione OIV – ver. 1.3
Manuale di Registrazione e Profilazione Utente OIV
Prevenzione corruzione 2025
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELL’ORDINE TERRITORIALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI BRINDISI PERIODO (2024 – 2026)
Il presente Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità , inclusivo della Sezione Trasparenza.
Programma Triennale Prevenzione Della Corruzione 2024-2026
Tabella di Valutazione del Livello di Rischio 2024-2026
Tabella delle Misure di Prevenzione 2024-2026
Tabella Piano Annuale Della Formazione 2024-2026
Programma Triennale Prevenzione Della Corruzione 2021-2023
Tabella di Valutazione del Livello di Rischio 2021-2023
Tabella delle Misure di Prevenzione 2021-2023
Tabella Piano Annuale Della Formazione 2021-2023
